Sul Sole24Ore un commento alla sentenza 294/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Emilia Romagna, con la quale i giudici dell’appello, accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Fabio Falcone, hanno stigmatizzato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Agenzia delle Entrate, sottolineando che detto onere, a seguito della introduzione del comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretato ed applicato in maniera particolarmente rigorosa.

sent.294.2023

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