Con la sentenza 2756/2023 la Corte di Cassazione, in tema di rimborso IVA a favore di soggetto non residente, si è dimostrata particolarmente incline a tutelare l’aspetto sostanziale (e, quindi, il diritto al rimborso, onde evitare che venisse violata la neutralità del tributo), prescindendo dalle irregolarità formali contestate dall’Amministrazione finanziaria. Il principio, in prospettiva futura, è certamente apprezzabile e “ben augurante”. Tuttavia, non appare propriamente corretto indicare il requisito dell’identificazione diretta con riferimento alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-bis2 del d.p.r. 633 del 1972 (ossia, attraverso il cosiddetto “portale elettronico”), tenuto conto che tale procedura riguarda proprio i soggetti non residenti non identificati, ovvero, quei soggetti che, sebbene identificati, non abbiano agito per il tramite della loro posizione IVA italiana.

L’Avv. Fabio Falcone ne parla nel suo articolo apparso sulla Rivista L’IVA (IPSOA) n. 4 del 2023.

L’IVA 4.2023