In tema di rimborso dell’IVA assolta in un altro Paese membro un principio sembra ormai pacifico: l’Autorità competente ad esaminare la relativa istanza, laddove abbia necessità di chiarimenti, ovvero, non riesca ad esaminare l’istanza magari a causa della illeggibilità del file che la contiene, deve necessariamente contattare il soggetto richiedente, chiedendo le informazioni o i chiarimenti di cui necessita, dovendosi escludere l’ipotesi dell’immediato rigetto, che rappresenterebbe una grave ed insanabile violazione del fondamentale diritto al preventivo contraddittorio. L’Avv. Falcone ne parla sul numero della Rivista (IPSOA) L’IVA 1/2022, commentando la sentenza della CGE emessa nella Causa C-294/20.

L’IVA.1.2022.