I giudici comunitari, con la sentenza emessa nella causa C-512/21, si sono pronunciati sulle modalità di ripartizione dell’onere della prova nelle frodi carosello, fornendo alcuni importanti principi per stabilire quando la detrazione dell’IVA può essere negata all’operatore che abbia suo malgrado partecipato alla frode. Con la sentenza in commento, non vi sono più dubbi sul fatto che “l’Autorità tributaria non può imporre a un soggetto passivo di compiere controlli complessi e approfonditi relativi al suo fornitore, trasferendo di fatto su di esso gli atti di controllo incombenti a tale Autorità”. In pratica, la Corte di Giustizia ha – si spera in maniera definitiva – stabilito e chiarito che il cessionario/committente non ha compiti investigativi. L’Avv. Fabio Falcone ne parla nel suo articolo apparso su L’IVA (IPSOA) 2.2023
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