Concesso il bonus ristrutturazione a condizione che la dichiarazione di esecuzione dei lavori avvenga prima dell’avvio dell’attività di controllo da parte del fisco *.

 

 

Affinché un contribuente possa legittimamente ottenere il cosiddetto bonus ristrutturazioni occorre che trasmetta la dichiarazione di esecuzione lavori prima che il diritto ad usufruire di detto bonus venga sottoposto a controllo da parte del fisco. E’ questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione mediante la sentenza n. 18611 dell’11 giugno 2019, che ha concluso per il definitivo rigetto del ricorso opposto dalla ricorrente. La vicenda giudiziaria trae origine dalla ristrutturazione eseguita da una contribuente di Perugia su un immobile di sua proprietà. Difatti, a fronte di detta ristrutturazione, la ricorrente aveva utilizzato (in deduzione) i costi relativamente assolti (conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, ossia dal D.M. n. 41 del 1998). Tuttavia, la ricorrente aveva omesso di trasmettere la dichiarazione di esecuzione lavori, richiesta, a pena di decadenza dal diritto in questione (ossia, dal diritto di usufruire del bonus ristrutturazioni), dall’art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. n. 41 del 1998. La mancata trasmissione della dichiarazione induceva l’erario a disconoscere il diritto alla deduzione dei costi assolti per i lavori di ristrutturazione, mediante l’invio di una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 36 ter del d.p.r. n. 600 del 1973. La ricorrente impugnava detta cartella, sostenendo che la legge di riferimento non prevedeva nessun termine di decadenza per l’invio della dichiarazione di esecuzione lavori; cosicché, detta dichiarazione ben avrebbe potuto essere trasmessa anche a seguito della notifica della cartella di pagamento (ed infatti la ricorrente così fece; ossia, trasmise la dichiarazione solo dopo aver ricevuto la cartella di pagamento). Il ricorso sarebbe stato accolto in primo grado; in appello, tuttavia, la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente sarebbe stata riformata, in quanto, a dire dei giudici dell’appello, pur non essendo espressamente previsto un termine per la trasmissione della dichiarazione di esecuzione lavori, di certo questa non poteva considerarsi valida se inoltrata dopo l’avvio di controlli da parte del fisco. I giudici di legittimità hanno confermato la bontà e la fondatezza di tale decisione, sostenendo che una volta iniziati i controlli il contribuente che abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di esecuzione lavori giammai potrà vedersi riconosciuto il diritto all’utilizzo del bonus ristrutturazioni, in quanto il termine entro cui poter usufruire di una determinata agevolazione fiscale non può essere determinato in assoluta autonomia dal contribuente interessato, ma deve essere comunque ancorato ad un evento ultimo, trascorso inutilmente il quale l’agevolazione di riferimento dovrà assumersi come definitivamente persa. Quello in commento rappresenta un insegnamento certamente utile ed interessante, in quanto esorta a verificare sempre attentamente i termini entro cui assolvere le modalità previste per l’ottenimento di agevolazioni fiscali, atteso che il loro mancato rispetto comporta inevitabilmente la perdita di detta agevolazione.

Avv. Fabio Falcone – Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna

* Articolo estratto dall’inserto di Economia del Corriere Romagna del 17 luglio 2019