L’assoluzione per speciale tenuità del fatto spetta anche a chi abbia in precedenza riportato una condanna per il medesimo reato tributario *.
L’imprenditore che abbia in precedenza riportato una condanna per omesso versamento dell’Iva (ai sensi dell’art. 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000) può comunque essere assolto qualora, successivamente, pur reiterando il reato, abbia tuttavia superato la soglia di punibilità (attualmente pari ad euro duecentocinquantamila) solamente per poche migliaia di euro. In questi termini si è espressa la terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28573 del 2019 che, ribaltando il verdetto impugnato, ha ammesso e riconosciuto nel caso di specie (dove la soglia di punibilità era stata superata per circa seimila euro) l’applicabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis del codice penale, ossia, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Segnatamente, i giudici di vertice hanno motivato la decisione in commento richiamando un principio già espresso dalle Sezioni unite della stessa Cassazione (sentenza n. 13681 del 2016), secondo cui non sussiste la cosiddetta “abitualità” (ipotesi che escluderebbe l’applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto) qualora l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, non abbia commesso almeno altri due illeciti, oltre quello preso in esame. In pratica, i giudici di vertice hanno precisato che l’abitualità ostativa all’esimente della particolare tenuità del fatto sussiste soltanto laddove l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. La Corte di Cassazione ha peraltro ribadito che non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa A e B c. Norvegia del 15 novembre 2016, qualora, per le medesime violazioni, venga emessa sentenza di condanna per reati tributari nei confronti dell’amministratore di una società, e, nel contempo, vengano irrogate le sanzioni tributarie nei confronti della società amministrata. Sul punto i giudici di vertice hanno precisato che rileva il fatto che le sanzioni tributarie siano state adottate nei confronti della persona giuridica, mentre quelle penali riguardino l’amministratore dell’ente societario, persona fisica. Sono dunque insussistenti i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni nei confronti del medesimo soggetto a seguito delle medesime condotte, difettando il presupposto imprescindibile della identità dei soggetti sanzionati. Quella in commento rappresenta senz’altro una pronuncia di estremo rilievo e di estremo interesse, consentendo anche a quanti abbiano già riportato una condanna per evasione Iva di poter usufruire di un’esimente che, in taluni casi, può risultare davvero preziosa al fine di evitare un’ulteriore condanna penale.
Avv. Fabio Falcone – Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna
* Articolo estratto dall’inserto di Economia allegato al Corriere Romagna del 10 luglio 2019