Con la sentenza n. 235/2022 la CGT di I GRADO DI FORLI’, accogliendo il ricorso dell’Avv. Fabio Falcone, ha stabilito che nel regime ante DL 124 del 2019 l’accollante poteva provvedere al pagamento dei debiti dell’accollato compensandoli con i propri crediti. Interessante peraltro quanto affermato dai giudici sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio, specie in considerazione delle modifiche apportate dal nuovo co. 5 bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992.
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