Paga l’IRAP l’Avvocato partner di una società interprofessionale, laddove usufruisca dei relativi servizi (articolo estratto dall’inserto di Economia del Corriere Romagna del 13 maggio 2020 – 13_05_2020 Quotidiano NG 1305 cronaca 28 Cronaca Nazionale)
Si configura il presupposto dell’autonoma organizzazione in capo all’avvocato che risulti partner di una società a responsabilità limitata che eroga servizi amministrativi di cui lo stesso ha usufruito, avendo sostenuto i costi fatturati da detta Srl. E’ questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8704-20, emessa il 19 novembre 2019, e depositata l’11 maggio 2020. Nel caso di specie il legale varesino aveva impugnato la cartella di pagamento ad esso notificata ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, sostenendo che il versamento dell’IRAP reclamata dall’erario (pari ad euro 12.155,77) non fosse dovuto, stante, per l’appunto, l’assenza del presupposto impositivo di detto tributo, vale a dire l’autonoma organizzazione, che il legale riteneva non rinvenibile nel suo caso. L’Amministrazione finanziaria si opponeva sostenendo che nei confronti del ricorrente poteva invece ravvisarsi l’esistenza della citata autonoma organizzazione, derivante dal fatto che lo stesso risultava partner di una società di capitali che forniva servizi a titolo oneroso a vari professionisti, tra i quali l’avvocato ricorrente, che, al vero, per detti servizi nell’anno in questione (2005) aveva versato ben 92.696,00 euro. In primo grado le ragioni dell’avvocato venivano accolte, in quanto, a dire dei giudici della CTP di Milano, il professionista aveva dimostrato l’assenza di personale dipendente e di collaboratori, dimostrando, altresì, di disporre di beni strumentali di modesta entità. La sentenza favorevole al legale veniva tuttavia riformata in appello, dove trovava accoglimento la tesi erariale, secondo cui il ricorrente nell’anno aveva usufruito di una struttura interprofessionale complessa, della quale era partner, ed i cui servizi erano stati considerevolmente remunerati. Il legale impugnava la sentenza d’appello sfavorevole in Cassazione, contestando quanto ivi deciso. Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, la sentenza gravata doveva considerarsi non censurabile, atteso che i giudici dell’appello, nell’affermare che l’avvocato doveva considerarsi soggetto passivo IRAP, avevano ben valutato e considerato il peso ed il rilievo dei servizi interprofessionali dei quali lo stesso aveva usufruito, e che avevano rappresentato per lui quell’autonoma organizzazione che genera l’obbligo del pagamento dell’IRAP. Nello specifico, secondo i giudici di vertice “il ricorrente risultava partner e non associate (della srl che erogava i servizi) e, più che svolgere una seconda sua attività in associazione, aveva usufruito dei servizi amministrativi, predisposti e forniti dalla società, sostenendo costi per l’utilizzo dei servizi”. Quello stabilito dalla sentenza in commento rappresenta un principio non nuovo, che risulta certamente utile a tutti quei professionisti che si avvalgono di una società che eroga servizi interprofessionali, specie se di detta società siano partner, ossia soci.
Avv. Fabio Falcone – Avvocato tributarista, Cassazionista, Dottore di ricerca in Diritto tributario europeo, Presidente della Camera degli Avvocati Tributaristi della Romagna