La Cassazione, con l’ordinanza n. 5059/2022, ha escluso la responsabilità del cessionario IVA tenendo conto dello stato soggettivo di quest’ultimo, risultato completamente estraneo alle condotte fraudolenti del proprio fornitore. A conferma del fatto che per verificare se il cessionario “non potesse non sapere” non vanno considerate le mancanze (ossia, l’omessa presentazione della dichiarazione, ovvero l’omesso pagamento) del fornitore, ma soltanto gli elementi (e solo questi) immediatamente emergenti all’atto dell’acquisto, non potendo nè dovendo rilevare ciò che eventualmente il cessionario avrebbe potuto comprendere attraverso attività “investigative” che non gli competono. L’Avvocato Falcone ne parla nel suo ultimo articolo apparso su L’IVA (IPSOA) n. 5 del 2022