Con ordinanza n. 7463.21, emessa il 5 novembre 2020, e depositata il 17 marzo 2021, la Corte di Cassazione, accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Fabio Falcone, ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso dell’imposta di registro versata a fronte di una sentenza civile che aveva previsto a favore di quest’ultimo una somma a titolo di risarcimento danni.
Nella circostanza l’imposta di registro era stata versata sia dalla parte ricorrente in Cassazione sia dall’altra parte, risultata soccombente nella causa civile.
Quest’ultima, pur avendo versato l’imposta di registro dopo la parte assistita dall’Avv. Falcone, non aveva mai avanzato istanza di rimborso, facendo divenire definitivo il proprio pagamento.
La parte assistita dall’Avv. Falcone, invece, pur avendo pagato per prima, in quanto vittoriosa nel giudizio civile, aveva avanzato istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la restituzione del tributo di fatto dovuto solamente dall’altra parte, in quanto soccombente nel giudizio civile.
L’Ufficio non avrebbe riscontrato espressamente l’istanza di rimborso; cosicché, l’stante impugnava il diniego tacito, presentando ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Rimini.
Quest’ultima respingeva il ricorso, sostenendo che il ricorrente, avendo pagato per primo, aveva estinto l’obbligazione fiscale; talché, non avrebbe potuto fare altro se non rivalersi sull’altro coobbligato in solido.
Il ricorrente impugnava la sentenza dinanzi alla CTR della Emilia Romagna, evidenziando, peraltro, che nelle more del giudizio il pagamento da parte dell’altro coobbligato in solido era divenuto definitivo, essendo trascorso il termine di decadenza per avanzare apposita istanza di rimborso (ossia, tre anni dal pagamento).
Pertanto, considerato che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe potuto comunque incassare per ben due volte il tributo in questione, il diritto alla restituzione da esso vantato doveva considerarsi fondato e quindi meritevole di essere accolto.
La CTR della Emilia Romagna, tuttavia, respingeva l’appello della parte, confermando la tesi sostenuta dai giudici di primo grado.
Mediante il patrocinio dell’Avv. Fabio Falcone la parte ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 57 del d.p.r. n. 131 del 1973, tenuto conto che il pagamento della parte soccombente nel giudizio civile, in quanto ormai definitivo, avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa, e magari più conforme ai principi della capacità contributiva, del legittimo affidamento e della buona e corretta amministrazione, specie tenuto conto del fatto che l’Amministrazione finanziaria stava trattenendo indebitamente delle somme ad essa non spettanti, in quanto relative ad un tributo che comunque era già stato ritualmente pagato.
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi dell’Avv. Fabio Falcone, evidenziando che il pagamento definitivo dell’altra parte rendeva dovuto il rimborso reclamato dalla parte ricorrente in Cassazione.
Si tratta di una decisione assolutamente ed evidentemente GIUSTA, che finalmente ha imposto all’erario di restituire quanto ad oggi trattenuto indebitamente.
Leggi sentenza: 7463.21