Con la sentenza n. 25896/2020 la Corte di Cassazione ha di fatto confermato che l’attuale formulazione dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, per quel che concerne le variazioni in presenza di procedure concorsuali, non risulta in linea con la normativa comunitaria dell’IVA, e necessita quanto prima di una modifica che ne assicuri la conformità al dato comunitario.
Alcune riflessioni dell’Avv. Fabio Falcone sul numero 3/2021 della Rivista (IPSOA) L’IVA.

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