Nell’ambito del Convegno organizzato dalla Camera Avvocati Tributaristi della Romagna l’Avv. Fabio Falcone (Presidente della Camera Avvocati Tributaristi della Romagna) ha relazionato in merito a quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25896 del 2020 (depositata il 16 novembre 2020), dal cui contenuto emerge la “certificazione” della non perfetta aderenza dell’art. 26 del d.p.r. n. 633 del 1972 alla disciplina unionale, secondo la quale il soggetto che, pur non avendola incassata, ha versato all’erario l’IVA addebitata in rivalsa ad un soggetto poi fallito o comunque sottoposto ad una procedura concorsuale, attraverso la variazione di cui all’art. 26 del d.p.r. n. 633 del 1972, anche prima che la procedura concorsuale sia terminata, può recuperare (detraendola) l’IVA non incamerata laddove ritiene vi siano elementi in grado di attestare da subito (ossia, prima che termini la procedura concorsuale) la definitiva irrecuperabilità dell’IVA ai tempi addebitata in rivalsa al debitore inadempiente.
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